Art. 10.
(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade).

      1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie

 

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disponibili a legislazione vigente, a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica e ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.